Il codice della nautica ha soppresso la distinzione delle unità da diporto in relazione al mezzo di propulsione (vela e motore). Pertanto le patenti nautiche sono rilasciate solo con l’eventuale limitazione per il comando delle imbarcazioni a motore, il regolamento ha specificato che le unità a motore sono “quelle unità in cui il rapporto tra la superficie velica in mq. di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione, compreso il fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o kilowatt è inferiore, rispettivamente a 1 o 1,36.
Il codice della nautica prevede tre categorie di patenti nautiche:
Categoria A: Comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;
Categoria B: Comando delle navi da diporto;
Categoria C: Direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.
Tale ultima abilitazione viene rilasciata ai soggetti portatori di alcune patologie, indicate nell’allegato I § 2 del regolamento al codice. Secondo la norma, per direzione nautica si intende il compimento di tutte le operazioni decisionali proprie del comando di un’unità, che possono anche non comprendere le azioni manuali. Ma i possessori della patente C devono avere a bordo ex art. 27 del Regolamento al codice della nautica un’altra persona di età non inferiore ai 18 anni, in grado di svolgere le funzioni manuali per la condotta del mezzo nautico e la salvaguardia della vita umana in mare e l’unità deve essere munita di un dispositivo elettronico che consenta, in caso di caduta in mare, oltre all’individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto del motore. Per il resto, l’abilitazione segue la stessa disciplina delle altre patenti. I requisiti fisici necessari per conseguire l’abilitazione di categoria C sono contenuti nell’allegato 1 – § 2 – del regolamento.
Patenti e distanze di navigazione
Per la patente e per le dotazioni di sicurezza, vige il principio della navigazione in relazione alla distanza dalla costa, cioè il tipo di patente da possedere non è riferito all’abilitazione dell’unità sulla quale ci si trova, ma alla effettiva distanza in cui si va effettivamente a navigare, fermo restando che nessun mezzo a motore può essere condotto senza patente quando la potenza massima supera i 30 KW o 40,8 CV ecc., anche se la distanza è inferiore ai 300 metri dalla costa. Per tali motivi, al momento di un eventuale controllo, si deve dimostrare soltanto di essere in possesso della patente necessaria per la navigazione effettivamente svolta, anche se la barca è abilitata per distanze maggiori.( ho tolto il riferimento a”nuove normative” perchè vigono da più di un decennio.)
La normativa ha recepito alcuni principi stabiliti da sentenze della magistratura: è possibile, infatti, condurre un’unità con licenza di navigazione senza limiti anche con la patente inferiore, cioè entro 12 miglia, a condizione però che non si superi tale limite; al timone può esservi anche una persona sprovvista di abilitazione, ma a bordo deve esservi un’altra persona munita di patente per la navigazione in corso, che ha la responsabilità della condotta e della direzione nautica dell’unità.
I programmi di esame e le modalità di attuazione dello stesso, diviso in prova teorica (quiz e carteggio) e pratica (vela o limitata al motore) per conseguire le abilitazioni al comando di navi e imbarcazioni da diporto sono stati adottati con D.M. del Min. infrastrutture e trasporti del 04 ottobre 2013. Infine, altra innovazione molto importante, riguarda l’immediato rilascio della patente una volta superate le prove d’esame.